Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi non Bastano in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio in Corte di Cassazione e dei limiti entro cui un’impugnazione può essere discussa. Spesso si crede che ogni aspetto di una sentenza possa essere nuovamente contestato, ma la Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: quello di giudice di legittimità, non di merito. Questo caso evidenzia le conseguenze di un ricorso inammissibile, presentato per motivi non consentiti dalla legge.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello territoriale decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su un aspetto specifico della sentenza: la determinazione del trattamento punitivo, con particolare riferimento alla valutazione della recidiva. In sostanza, il ricorrente non contestava la corretta applicazione di una norma di legge, ma piuttosto la valutazione discrezionale fatta dal giudice di merito nel quantificare la pena.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. La Corte non è entrata nel merito della questione sollevata (cioè se la pena fosse giusta o meno), ma si è fermata a un livello precedente, dichiarando il ricorso inammissibile.
Questa decisione comporta due conseguenze immediate e significative per il ricorrente:
1. La sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva.
2. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che i motivi proposti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il giudizio di Cassazione, infatti, non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, non si possono portare davanti alla Suprema Corte questioni che implicano una nuova valutazione degli elementi di fatto, come la determinazione della pena, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che la sentenza della Corte d’Appello era, al contrario, “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione” e aveva preso in adeguato esame le argomentazioni difensive. Di conseguenza, non c’era spazio per un intervento della Cassazione, e il ricorso è stato correttamente dichiarato inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi di diritto e non su contestazioni relative alle valutazioni di merito del giudice. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti che hanno portato alla determinazione della pena è un’operazione destinata all’insuccesso se la sentenza impugnata presenta una motivazione coerente e logica. La dichiarazione di inammissibilità non solo rende vana l’impugnazione, ma comporta anche un aggravio di costi per il ricorrente, come la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, che funge da deterrente contro ricorsi presentati con finalità meramente dilatorie o senza validi presupposti giuridici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati, relativi alla determinazione del trattamento punitivo (recidiva), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, la quale si occupa del controllo sulla corretta applicazione della legge e non di una nuova valutazione dei fatti.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale del ricorrente riguardava la determinazione del trattamento punitivo, ovvero la quantificazione della pena decisa dal giudice di merito, con un riferimento specifico alla recidiva.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11388 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11388 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PREGANZIOL il 05/11/1968
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (recidiva), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/02/2025.