Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26214 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26214 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Rovigo il 15
settembre 2020 nei confronti NOME COGNOME per il reato di guida in stato ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente.
In data 21 febbraio 2025, è pervenuta memoria difensiva, a firma dell’avv
NOME COGNOME che insiste nelle ragioni del ricorso.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell’imputat fondandolo su due motivi, con cui deduce violazione di legge, nonché illogicità
contraddittorietà della motivazione: con il primo, rispetto ai risultati accertamenti alcolemici; con il secondo, in riferimento alla circostanza aggravan
di cui all’art.186, comma
2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
I motivi proposti sono inammissibili, in quanto perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. impugnata), rispetto ai ricorrente non opera alcun confronto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore