Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un recente provvedimento ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Suprema Corte, sottolineando l’importanza di confrontarsi direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni della decisione e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’appellante ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è stato favorevole al ricorrente. La Corte ha infatti chiuso il procedimento con una declaratoria di inammissibilità, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 25 marzo 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito alla sentenza precedente, ma piuttosto che l’atto di appello stesso mancava dei requisiti fondamentali per poter essere esaminato.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non conformi alla legge.
Le Motivazioni della Declaratoria di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Suprema Corte. I giudici hanno evidenziato che il ricorrente non ha operato alcun confronto critico con le argomentazioni giuridiche sviluppate dalla Corte territoriale nelle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorso si è rivelato generico, non riuscendo a contestare punto per punto il ragionamento che aveva portato alla decisione di secondo grado.
Per la Cassazione, non è sufficiente presentare delle lamentele generali; è necessario che i motivi del ricorso siano specifici e pertinenti, dimostrando in che modo e perché la corte inferiore avrebbe commesso un errore di diritto. La mancanza di questo confronto diretto rende l’impugnazione priva della sua funzione essenziale, trasformandola in un tentativo sterile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa non consentita dinanzi alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Chi intende impugnare una sentenza dinanzi alla Cassazione deve redigere un atto che sia un vero e proprio dialogo critico con la decisione contestata. Ogni affermazione della corte d’appello deve essere analizzata e, se ritenuta errata, confutata con argomenti giuridici precisi.
Le implicazioni pratiche sono significative. Un ricorso redatto in modo superficiale o generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche rilevanti conseguenze economiche per il ricorrente. Questa pronuncia serve da monito per avvocati e assistiti sull’importanza di una preparazione meticolosa e tecnicamente ineccepibile degli atti di impugnazione, per evitare che il proprio caso si concluda con una declaratoria di ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e non conteneva un confronto specifico con le argomentazioni giuridiche esposte nella sentenza della corte d’appello che si intendeva impugnare.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che il ricorrente ‘non opera alcun confronto’ con la sentenza?
Significa che l’atto di ricorso non ha analizzato né contestato in modo puntuale e critico le ragioni di diritto su cui si fondava la decisione del giudice precedente, limitandosi a doglianze generali e non pertinenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26214 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26214 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FERRARA il 13/04/1974
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Rovigo il 15
settembre 2020 nei confronti NOME COGNOME per il reato di guida in stato ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente.
In data 21 febbraio 2025, è pervenuta memoria difensiva, a firma dell’avv
NOME COGNOME che insiste nelle ragioni del ricorso.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell’imputat fondandolo su due motivi, con cui deduce violazione di legge, nonché illogicità
contraddittorietà della motivazione: con il primo, rispetto ai risultati accertamenti alcolemici; con il secondo, in riferimento alla circostanza aggravan
di cui all’art.186, comma
2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
I motivi proposti sono inammissibili, in quanto perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. impugnata), rispetto ai ricorrente non opera alcun confronto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore