Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16255 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16255 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MODICA il 15/02/2019
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 112/25 Iozia
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze di cui al primo e al secondo motivo di ricorso, attinenti al
configurabilità del reato per la asserita inidoneità della condotta consistita in divincolamento, nonché all’omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 39
bis cod. pen. e alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, sono generich
poiché si limitano a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Cor territoriale e non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati
dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pp. 3-4);
Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso, riguardante il vizio di motivazion
relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificit in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merit (v. in particolare p. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04/04/2045