Ricorso inammissibile: quando la Cassazione conferma la decisione d’Appello
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve presentare motivi validi e specifici. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione di analizzare il concetto di ricorso inammissibile, chiarendo perché non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una semplice rivalutazione delle prove già esaminate nei gradi precedenti. Il caso in esame, deciso con ordinanza, evidenzia un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione è giudice di legittimità, non di merito.
La vicenda processuale
La questione nasce da un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando nuovamente la valutazione delle prove a suo carico e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di secondo grado.
L’inammissibilità del ricorso meramente riproduttivo
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha immediatamente rilevato una criticità decisiva: i motivi presentati dall’imputato non erano nuovi. Si trattava, infatti, della mera riproposizione di argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte, con motivazioni logiche e giuridicamente corrette, dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non ha evidenziato errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata, ma ha tentato, di fatto, di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda. Questo tentativo si scontra con la funzione stessa della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
Nella loro ordinanza, i giudici supremi hanno spiegato che il loro compito non è quello di riesaminare le prove e decidere se condividono o meno la conclusione dei giudici di merito. Il cosiddetto “sindacato di legittimità” si limita a controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia coerente, logica e priva di vizi evidenti. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse “priva di criticità giustificative”. Le argomentazioni del ricorrente, volte a una “rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito”, sono state considerate estranee al giudizio di legittimità. Pertanto, essendo il ricorso privo dei requisiti di legge, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La decisione riafferma un principio cardine del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono ridiscutere i fatti. Per presentare un ricorso ammissibile, è necessario individuare specifici errori di diritto o vizi di motivazione (come il travisamento della prova), non limitarsi a riproporre le medesime doglianze già respinte in appello. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, tra le altre cose, si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche questioni sulla corretta applicazione della legge o vizi logici della motivazione.
Qual è la differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità?
Il giudizio di merito (primo e secondo grado) si occupa di ricostruire i fatti e valutare le prove per decidere sulla colpevolezza o innocenza. Il giudizio di legittimità (Corte di Cassazione) non riesamina i fatti, ma controlla solo che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16586 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria a firma del difensore; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è meramente riproduttivo di rilievi ampiamente scrutinat motivatamente disattesi dalla Corte di merito sulla scorta di una motivazione pri di criticità giustificative; che il ricorrente tende ad una rivai!utazione del probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudi di legittimità ed avulso dalla pertinente travisamenti di emergenze processuali merito, profilo estraneo al sindacato individuazione di specifici e decisivi valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici territoriali hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni logicamente coerenti e giuridicamente corrette, le ragioni del lo convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente