Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione blocca la prescrizione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un tema cruciale della procedura penale: gli effetti di un ricorso inammissibile sulla prescrizione del reato. La decisione sottolinea come un’impugnazione presentata senza validi motivi non solo non porta al risultato sperato, ma può precludere la possibilità di beneficiare dell’estinzione del reato per decorso del tempo, con ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. Approfondiamo i dettagli di questa vicenda processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. I motivi principali dell’impugnazione si fondavano sulla tesi che il reato contestato si fosse ormai estinto per prescrizione. Il ricorrente, quindi, chiedeva alla Suprema Corte di annullare la condanna proprio in virtù del tempo trascorso dai fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è stata confermata, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte non è nemmeno entrata nel merito della questione prescrittiva sollevata dal ricorrente.
Le Motivazioni: il Principio Consolidato sul Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dai giudici di legittimità, che si basano su un orientamento giurisprudenziale solido e consolidato. La Corte ha spiegato che il ricorso era manifestamente infondato per due ragioni principali.
In primo luogo, è stato richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 32 del 2000, nota come “De Luca”). Secondo tale principio, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata in un momento successivo alla sentenza impugnata. In altre parole, un’impugnazione priva di validi presupposti “cristallizza” la situazione giuridica al momento della decisione di secondo grado, impedendo di beneficiare del tempo che continua a scorrere durante il giudizio di legittimità.
In secondo luogo, la Corte ha osservato che la tesi della prescrizione era infondata anche alla luce delle sospensioni del termine, già indicate nella sentenza del Tribunale di primo grado. Questo dettaglio rafforza l’idea che il ricorso fosse privo di serie possibilità di accoglimento sin dall’inizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Proporre un ricorso inammissibile, ovvero basato su motivi manifestamente infondati o non consentiti dalla legge, non è una strategia priva di rischi. Al contrario, comporta due conseguenze negative di rilievo:
1. Blocco della prescrizione: Si perde la possibilità di vedere estinto il reato per il tempo trascorso durante il giudizio di Cassazione.
2. Sanzioni economiche: Si viene condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che può essere anche di importo significativo.
La decisione, pertanto, serve da monito: le impugnazioni devono essere ponderate e fondate su motivi seri e concreti, altrimenti il tentativo di ottenere una riforma della sentenza può trasformarsi in un’ulteriore e definitiva statuizione di responsabilità, con un aggravio di costi.
Un ricorso inammissibile può impedire che venga dichiarata la prescrizione del reato?
Sì. Secondo la Corte, l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare l’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, come stabilito da un consolidato orientamento della giurisprudenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso sulla prescrizione fossero manifestamente infondati?
La Corte li ha ritenuti tali non solo per il principio giurisprudenziale che blocca la prescrizione in caso di ricorso inammissibile, ma anche perché esistevano delle sospensioni del termine di prescrizione già indicate nella sentenza del Tribunale di primo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3982 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3982 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 12/04/1972
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso che deducono la interv prescrizione del reato sono manifestamente infondati in considerazione, non solo del con orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricors il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugn U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266), ma anche delle sospensioni indicate in s dal Tribunale di Palermo;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorr pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 Ottobre 2024.