Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e, soprattutto, la capacità di articolare motivi di diritto nuovi e specifici. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il condannato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche. L’ordinanza n. 2694 del 2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa dinamica, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado sia per quanto riguarda l’affermazione della sua responsabilità penale, sia per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, anziché sollevare vizi specifici di legittimità della sentenza impugnata, l’atto di ricorso si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già avanzate e respinte in appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inappellabilmente inammissibile. I giudici di legittimità hanno constatato che i motivi presentati erano ‘meramente riproduttivi’ dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso non era un vero e proprio mezzo di impugnazione volto a denunciare un errore di diritto della sentenza, ma un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, non consentito in sede di Cassazione.
Analisi del Ricorso Inammissibile e le Sue Conseguenze
La pronuncia di inammissibilità ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione è prevista per i casi in cui il ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni che denotano una colpa del proponente, come nel caso di motivi manifestamente infondati o meramente ripetitivi.
La Mera Riproduzione dei Motivi d’Appello
Il cuore della decisione risiede nella natura ‘riproduttiva’ dei motivi. Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto d’appello. Deve invece individuare con precisione gli errori di diritto (violazione di legge o vizio di motivazione) commessi dal giudice del grado precedente nel rispondere alle censure già sollevate. Se il ricorso si limita a ripetere le stesse doglianze, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, si espone inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la propria decisione basandosi su un principio consolidato: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo scopo non è riesaminare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si attiene a questi binari, ma che tenta di sollecitare una nuova valutazione delle prove, è destinato a fallire. La Corte ha inoltre richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000 per giustificare l’irrogazione della sanzione pecuniaria, sottolineando che non si può ritenere che il ricorrente abbia agito ‘senza versare in colpa’ nel determinare la causa di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure serie e fondate su specifici vizi di legittimità. Proporre un ricorso meramente ripetitivo è una strategia processuale non solo inefficace, ma anche controproducente dal punto di vista economico. Per i professionisti del diritto, ciò significa che la redazione del ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza d’appello per individuare i punti deboli della sua motivazione e non limitarsi a riproporre vecchie argomentazioni. Per gli imputati, la decisione rafforza la necessità di affidarsi a una difesa tecnica competente che possa valutare realisticamente le effettive possibilità di successo di un’impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché deduceva motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla sentenza della Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e specifici argomenti di diritto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (euro tremila) in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente riproporre gli stessi argomenti in Cassazione per ottenere una revisione della sentenza?
No, non è sufficiente. Il ricorso per Cassazione deve contestare specifici errori di diritto o vizi di motivazione della sentenza impugnata. La mera riproposizione di argomenti già valutati nel grado di appello porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2694 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi d profili di censura, in merito al giudizio di responsabilità ed al diniego delle circostanze att generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sente impugnata (si vedano le pagine 7 e 8);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.