Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello alla Cassazione è Generico e Ripetitivo
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e specificità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di questi principi, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano generici e semplici ripetizioni di quanto già discusso in appello. Questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Una cittadina ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado. Tuttavia, l’esito del ricorso non è stato quello sperato. La Corte, dopo aver analizzato gli atti, ha concluso che il ricorso non possedeva le caratteristiche necessarie per essere esaminato nel merito, portando a una declaratoria di inammissibilità.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una valutazione netta e precisa della struttura del ricorso. I giudici hanno evidenziato due criticità principali che hanno reso il ricorso inammissibile:
1. Ripetitività delle Argomentazioni
Il primo punto contestato è che i motivi del ricorso erano ‘meramente ripetitivi’ di argomentazioni già presentate e valutate nel precedente grado di giudizio. In pratica, la difesa non ha introdotto nuovi profili di illegittimità o vizi specifici della sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le stesse tesi, già respinte.
2. Genericità e Mancanza di Critica Specifica
Il secondo, e forse più importante, difetto riscontrato è stata la genericità dell’impugnazione. Il ricorso è stato definito ‘manifestamente infondato e generico’ perché non si confrontava in modo effettivo con l’apparato motivazionale della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a esprimere un dissenso generico, ma deve svolgere una ‘critica specifica’ e puntuale, individuando con precisione dove e perché il giudice d’appello avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel valutare i fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del processo: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza precedente. Pertanto, un ricorso che non attacca specificamente le ragioni esposte nella decisione impugnata, ma si limita a riproporre le proprie tesi, non assolve alla sua funzione. La sentenza d’appello, secondo la Corte, era ‘ampiamente motivata’ e il ricorso non è riuscito a scalfire tale apparato argomentativo. Di conseguenza, non potendo entrare nel merito di motivi non specifici, i giudici hanno dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’atto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di cassazione. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile saperle articolare in modo conforme alle regole processuali. La presentazione di un ricorso generico o ripetitivo non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La ricorrente, infatti, è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa (tremila euro) alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. La decisione sottolinea quindi la necessità di un’analisi legale approfondita e mirata prima di adire la Suprema Corte, per evitare un esito sfavorevole e costi aggiuntivi.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato e generico, se i suoi motivi sono meramente ripetitivi di argomentazioni già presentate nel grado precedente e se non svolge una critica specifica contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato?
Significa che il ricorso non analizza né contesta puntualmente le ragioni di fatto e di diritto esposte dal giudice nella sentenza che si intende appellare, limitandosi a riproporre le proprie tesi senza dimostrare dove e perché la decisione precedente sarebbe errata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2202 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2202 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASORATE PRIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi del ricorso sono meramente ripetitivi di deduzioni già formulat grado precedente ovvero si risolvono in critiche non consentite all’apparato motivaz della sentenza che, nel suo complesso ed in ogni parte rilevante si present ampiamente motivata;
considerato che il ricorso è manifestamente infondato e generico in quanto no confronta effettivamente con la motivazione del provvedimento impugNOME poiché n svolge la funzione di una critica specifica avverso la pronuncia d’appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma 12/12/23