Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16845 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16845 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 16/05/1984
avverso l’ordinanza del 06/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato
reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto ministeriale di proroga del regime di all’art. 41 bis ord. pen.;
Rilevato che con il ricorso in unico articolato motivo si deduce la violazione di legge
/evidenziando che la motivazione del provvedimento è apparente in quanto priva di una rigorosa ed effettiva ver
sulla prova della sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e, per altro verso, c tutti gli elementi evidenziati dalla difesa sono state oggetto di effettiva e concreta analisi;
Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianz
in materia di regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (art comma 2 sexies ord. pen.);
Considerato che la motivazione del provvedimento impugnato – con gli specifici riferimenti a
situazione complessiva, alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia e ai parer posizione verticistica rivestita dal ricorrente nell’associazione, tuttora attiva nel territorio
evidenziato anche facendo riferimento alla recente cattura di NOME COGNOME– si basa su compendio istruttorio tutt’altro che lacunoso e apparente quanto, piuttosto, risulta adeguata e coe
in merito alla sussistenza di collegamenti con l’associazione di appartenenza e alla sussistenza e att del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenzi
che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in manc delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere mantenere i contatti (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, 2019, COGNOME, Rv. 274912 – 01; Sez. 5 40673 del 30/05/2012, COGNOME, Rv. 253713 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ( in quanto la censura proposta, oltre a risultare del tutto generica, anche nella parte relativa alla ritenuta omessa acquisizione delle nuove prove, è t sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, e pertanto non è consentita in questa sed Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, R 267248- 01);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somm ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025