Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14963 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14963 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ANDRIA il 23/04/1994
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Chf
n. 40711/24 CITO
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art.
337 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
che le censure del ricorrente in tema di configurabilità del reato
Ritenuto di resistenza a pubblico ufficiale, di cui al primo motivo di ricorso, risultan
dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza
misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla
ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prov acquisite nel corso del giudizio, facendo corretta applicazione dei principi
elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte e adoperando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 3);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025