Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Quando si impugna un provvedimento davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare precise regole formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insormontabile che impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali errori portano a questa conclusione, specialmente in materia di misure di prevenzione.
I Fatti del Caso: Dalla Misura di Prevenzione al Ricorso
Il caso ha origine da un decreto del Tribunale che applicava a un soggetto la misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. Questa misura, finalizzata a prevenire la commissione di reati da parte di individui ritenuti socialmente pericolosi, era stata confermata anche dalla Corte di Appello.
Non soddisfatto della decisione, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge per difetto di motivazione. In sostanza, sosteneva che i giudici non avessero spiegato adeguatamente perché sussistessero le condizioni soggettive per applicargli una misura così restrittiva della libertà personale.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si basa su due pilastri argomentativi che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente prima di rivolgersi al massimo organo della giurisdizione.
In primo luogo, il ricorso si limitava a una “pedissequa reiterazione” dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente riproporre le stesse argomentazioni, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge.
In secondo luogo, la critica mossa dal ricorrente si configurava come un tentativo di contestare il “vizio di motivazione” in una forma non consentita. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito un “compiuto impianto argomentativo”, non era possibile censurare la sua valutazione in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che un ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un’occasione per riesaminare i fatti o per contestare la valutazione del giudice di merito, quando questa è logicamente strutturata e coerente. L’impugnazione deve evidenziare un errore di diritto, non un semplice disaccordo con la decisione. La Corte ha richiamato un suo precedente (sentenza n. 6636 del 2016) per ribadire che una censura strutturata come vizio di motivazione, di fronte a un provvedimento ben argomentato, è inammissibile. Di conseguenza, non essendoci validi motivi per procedere, il ricorso è stato respinto.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento delicato, che richiede motivi di impugnazione specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. Limitarsi a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte in appello, o criticare genericamente la motivazione di una sentenza ben costruita, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con un aggravio di costi per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte di Appello e perché criticava in modo non consentito la motivazione della decisione impugnata, che invece era stata ritenuta completa e coerente.
Qual era l’oggetto della controversia?
L’oggetto era l’applicazione di una misura di prevenzione personale, la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, che era stata disposta dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello nei confronti del ricorrente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso il decreto della Corte di Appello di Messina, che ha confermato il decreto del Tribunale di Messina, con il quale veniva disposta l’applicazione, nei confronti dell’imputato, della misura personale di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza;
che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge per difetto di motivazione in ordine alle condizioni soggettive di applicabilità della misura di prevenzione personale e patrimoniale, è indeducibile in quanto, da un canto, fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4) e, dall’altro, si risolve, proprio in presenza di un compiuto impianto argomentativo offerto nel provvedimento impugnato, in una censura strutturata in termini di vizio di motivazione, inammissibile in questa sede (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 marzo 2024
Il Presidèhte