Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21361 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21361 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il 14/08/1959
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione
di legge e il vizio motivazionale della sentenza in punto di responsabilità, è
tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, da
581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, p
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessit delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critic argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale
enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati c riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il propr sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.