Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24204 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24204 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il 21/10/1988
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il Consigliere estensore
Il Presidente
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la
Corte di
appello di Bologna ha confermato la pronuncia
di primo grado, con la quale NOME
frobosì
era stato condannato per il reato di cui agli
artt. 56 e 494 cod. pen;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo
del proprio difensore;
– che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi
identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina
2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che per
consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv
279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il
diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice
merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esam
(cfr. pagina 2 della sentenza);
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Corte di Cassazione – copia non ufficiale