Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30665 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30665 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il 02/07/1972
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME Sebastiano ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio dell
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Con i motivi nuovi il ricorrente chiede dichiararsi la prescrizione del reato.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacab in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso
specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la
Corte territoriale fatto riferimento, nella determinazione della pena in misura discostat minimo edittale, alla natura della sostanza stupefacente, alla personalità dell’imputato,
modalità del fatto e ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. p alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11. aprile 2025