Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche di un Appello Sbagliato
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opzione da prendere alla leggera. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile non solo pone fine alla vicenda processuale, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Analizziamo insieme questo provvedimento per capire meglio la dinamica e le implicazioni.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 20 febbraio 2024. Il ricorrente, un cittadino nato a Roma, ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giurisdizione.
Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Settima Sezione Penale della Cassazione, dopo aver esaminato il caso nell’udienza del 20 gennaio 2025, ha emesso un’ordinanza che chiude definitivamente la porta a ulteriori discussioni nel merito.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e Condanna alle Spese
Il dispositivo dell’ordinanza è lapidario e non lascia spazio a interpretazioni. La Corte “Dichiara inammissibile il ricorso”. Questa formula significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate dall’appellante. Il ricorso è stato fermato all’ingresso per una carenza dei presupposti richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le conseguenze di questa declaratoria sono duplici e di natura economica:
1. Condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato obbligato a pagare tutti i costi legati al procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è molto sintetica e si limita a enunciare la decisione finale (il cosiddetto P.Q.M. – Per Questi Motivi), senza esplicitare le ragioni specifiche che hanno portato a qualificare il ricorso inammissibile. Tuttavia, nella prassi della procedura penale, le cause di inammissibilità sono ben definite. Possono includere, ad esempio, la presentazione del ricorso fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici previsti dalla normativa per l’accesso in Cassazione (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di questioni che riguardano il merito dei fatti, non riesaminabili in sede di legittimità. La decisione della Corte, quindi, si fonda sul mancato rispetto di uno di questi requisiti procedurali essenziali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo provvedimento, seppur breve, è un monito importante sull’importanza di una valutazione attenta prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione. Non si tratta solo di una possibilità di rivedere una decisione sfavorevole, ma di un rimedio giuridico con regole di accesso molto stringenti. La dichiarazione di inammissibilità non solo rende vana la speranza di un riesame, ma attiva un meccanismo sanzionatorio che ha lo scopo di scoraggiare impugnazioni superficiali o dilatorie. La condanna a pagare una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, rappresenta un costo tangibile che deve essere considerato da chiunque intenda adire la Suprema Corte.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che l’atto di impugnazione presenta difetti formali o sostanziali tali da impedire alla Corte di esaminarne il merito. In pratica, il ricorso viene respinto senza che i giudici valutino se le ragioni dell’appellante siano fondate o meno.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Secondo questa ordinanza, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata a sostenere due tipi di costi: il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma determinata dal giudice, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza spiega perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
No, il testo del provvedimento si limita a comunicare la decisione finale. Le motivazioni specifiche non sono riportate, ma si basano necessariamente sulla mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge per poter accedere al giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16731 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16731 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 10/07/1973
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell’interes
ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consenti legge in sede di legittimità in quanto, posponendone l’esame rispetto all’ordine
dall’impugnazione, è manifestamente infondata la censura volta a contrastare l’applicazion recidiva reiterata e specifica ex art 99 comma IV contestata al ricorrente atteso che la
impugnata, senza incorrere in erronee interpretazione del dato normativo di riferimento, sul tema sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle de
difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede
H (
tema afferente l’intervenuta prescrizione per i capi ex
art 374 bis) e I ( due evasioni), proprio per la riscontrata recidiva, non poteva ritenersi maturata alla data della decisio
( 20 febbraio 2024) non essendo decorso il termine massimo all’uopo previsto ex art 161 co
2 cp a far data dalla consumazione ( 21 e 25 marzo 2016)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art.
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.