Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, la Corte non entra nel merito della questione, ma si limita a una declaratoria che comporta precise conseguenze economiche per chi ha proposto il ricorso. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio il meccanismo e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 26 settembre 2024. Il ricorrente, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
La Corte, riunitasi in udienza il 14 aprile 2025, dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha proceduto alla valutazione preliminare del ricorso proposto.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i Giudici non hanno esaminato il fondo delle doglianze sollevate dal ricorrente. La declaratoria di inammissibilità agisce come un filtro, impedendo l’accesso al giudizio di merito a quei ricorsi che mancano dei presupposti richiesti dalla legge.
Le cause di inammissibilità possono essere molteplici e sono disciplinate dal codice di procedura penale. Possono riguardare, ad esempio, la presentazione del ricorso fuori dai termini, la mancanza di motivi specifici, o la proposizione di censure che non sono consentite in sede di legittimità (come le questioni di mero fatto).
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita i motivi specifici che hanno portato a ritenere il ricorso inammissibile. Tuttavia, la decisione finale lascia intendere che, all’esito della valutazione preliminare, la Corte ha riscontrato un vizio insanabile nell’atto di impugnazione. La conseguenza di tale declaratoria è automatica e duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria, fissata in questo caso in tremila euro, non ha natura risarcitoria, ma serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche dirette e significative per il ricorrente. La condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende rappresenta un importante deterrente contro le impugnazioni avventate. Per i cittadini, ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente le reali possibilità di successo di un ricorso in Cassazione, evitando iniziative giudiziarie destinate sin dall’inizio a un esito sfavorevole.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. Di conseguenza, i giudici lo respingono senza valutare se le ragioni presentate siano fondate o meno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17628 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 06/08/1993
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui, attraverso il ricorso presentato dall’avv. COGNOME si
deducono vizi in . ordine all’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto la gravità
dell’evasione che aveva portato il ricorrente a rendersi latitante per oltre un anno per sfuggi all’esecuzione di pena per l’accusa in materia di sostanze stupefacenti;
rilevato che il motivo comune di entrambe le difese con cui si censura l’omessa sostituzione
della pena detentiva presenta analogo limite, avendo la Corte di appello, con motivazione logica e completa che si sottrae al vaglio di questa Corte, escluso che tale sostituzione, anche in ragione
dell’assoluta inaffidabilità dimostrata, potesse avere alcuna efficacia sanzionatoria e rieducativ stante la personalità dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025