Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
L’esito di un processo non sempre si conclude con una decisione sul merito della questione. A volte, l’atto di impugnazione stesso viene bloccato per ragioni procedurali. Questo è il caso del ricorso inammissibile, una pronuncia che ha importanti conseguenze per chi lo propone. Analizziamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione per comprendere meglio la dinamica e gli effetti di questa decisione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 18 ottobre 2024. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze all’attenzione del più alto organo della giustizia ordinaria.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza emessa il 14 aprile 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente. I giudici supremi, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato e dato avviso alle parti, hanno deciso di non entrare nel merito delle questioni sollevate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in qualità di esperti, possiamo delineare le cause generali che portano a una tale pronuncia. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per vari motivi, tra cui:
* Vizi di forma: l’atto potrebbe non rispettare i requisiti formali previsti dal codice di procedura penale.
* Mancanza dei motivi specifici: i motivi di ricorso devono essere tra quelli tassativamente previsti dalla legge per il giudizio di legittimità (ad esempio, violazione di legge o vizio di motivazione) e non possono consistere in una semplice richiesta di rivalutazione dei fatti, prerogativa dei giudici di merito.
* Tardività: il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Carenza di interesse: il ricorrente potrebbe non avere un interesse concreto e attuale all’impugnazione.
Quando la Corte rileva una di queste cause, si ferma a un esame preliminare e non procede alla valutazione del fondamento delle censure mosse alla sentenza impugnata.
Le Conclusioni e le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso non è priva di conseguenze. Al contrario, comporta effetti molto concreti e gravosi per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Nel caso specifico, la decisione della Corte d’Appello di Bologna è passata in giudicato.
In secondo luogo, come stabilito nell’ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista dalla legge proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che contribuiscono a congestionare il sistema giudiziario. La decisione sottolinea quindi l’importanza di presentare ricorsi solidi e ben motivati, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo onere economico.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminarlo nel merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per la sentenza impugnata?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva e irrevocabile la sentenza impugnata, in questo caso quella emessa dalla Corte d’Appello di Bologna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17627 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17627 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 27/10/1997
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si censura il bilanciamento operato in termini di
equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva ex
art. 99, quarto comma, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato, dopo aver dato atto
dell’aumentata pericolosità sociale del ricorrente che giustificava l’inasprimento per la contestat recidiva, come non fosse consentito un diverso giudizio in quanto precluso
ex art. 69, comma
quarto, cod. pen.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025.