Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando si arriva dinanzi alla Corte di Cassazione, l’esito non è scontato. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze di un ricorso inammissibile. Questo tipo di decisione, sebbene possa sembrare meramente procedurale, ha implicazioni economiche significative per chi lo propone. Analizziamo insieme un caso pratico per capire perché un ricorso può essere respinto prima ancora di essere esaminato nel merito e quali sono i costi associati.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 13 giugno 2024. Due soggetti, ritenendo ingiusta tale decisione, hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere una riforma della pronuncia di secondo grado. L’appello è stato quindi portato all’attenzione della Suprema Corte per la valutazione di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 14 aprile 2025, ha posto fine al percorso giudiziario dei due ricorrenti in modo netto e perentorio. I giudici di legittimità hanno dichiarato i ricorsi proposti semplicemente ‘inammissibili’.
Questa statuizione ha comportato due conseguenze dirette e onerose per i ricorrenti:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. La condanna al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione sottolinea un principio cardine: l’accesso alla Corte di Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Quando i motivi del ricorso non rispettano i rigidi canoni previsti dal codice di procedura, l’esito è proprio la dichiarazione di inammissibilità.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in via generale, un ricorso inammissibile in Cassazione si verifica quando l’impugnazione presenta vizi che ne impediscono l’esame nel merito. Le cause più comuni includono la presentazione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, la richiesta di una nuova valutazione delle prove, che è preclusa in sede di legittimità), il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione, o la carenza di specificità nelle doglianze formulate. Nel caso di specie, la Corte ha evidentemente riscontrato uno di questi vizi, sufficiente a chiudere il processo senza un’analisi del contenuto della sentenza impugnata.
Le Conclusioni
La pronuncia analizzata è un chiaro monito sulle conseguenze di un’impugnazione presentata senza i dovuti presupposti legali. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato di una riforma della sentenza, ma genera anche un onere economico per il ricorrente. La condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una sanzione accessoria, ma una conseguenza diretta prevista dalla legge per scoraggiare ricorsi dilatori o manifestamente infondati. Pertanto, è fondamentale affidarsi a una difesa tecnica esperta che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un ricorso in Cassazione, evitando così esiti sfavorevoli e costi imprevisti.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Sulla base del provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Quale decisione era stata impugnata dai ricorrenti?
L’impugnazione era stata proposta avverso una sentenza della Corte di Appello di Palermo, emessa in data 13 giugno 2024.
Cosa comporta la condanna in favore della Cassa delle ammende?
Comporta l’obbligo per i ricorrenti di versare una somma di denaro a un fondo statale destinato a finanziare progetti per il reinserimento sociale dei condannati, come conseguenza della declaratoria di inammissibilità del loro ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29797 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29797 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a TERMINI IMERESE il 01/08/1994 COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il 02/09/1976
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 2360/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 582- 612 – 3
pen.);
Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione de e, in particolare, di quelle dichiarative, alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttamen valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una non consentita rivalutazione delle pr
sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, nonché perché generici rispetto a motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.