Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14917 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14917 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MACERATA il 26/04/1974
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udi a la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione all’insufficienza degli elementi probatori fondanti il giudizio di penale responsabilità del prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura
già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni
alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata);
che, peraltro, tali doglianze – oltre ad essere reiterative – sono volte a
prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici
travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il C nsigl ere Estensore