Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14596 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14596 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 27/06/1960
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
(dato avviso – a – Flè –
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che AIELLO COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Catania, previo accordo delle parti ai sensi dell’art.
599-bis cod. proc. pen. con rinuncia agli ulteriori motivi d’appello diversi da quelli attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla libertà vigilata,
ha ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania del 28.4.2023, revocando altresì la misura di sicurezza della libertà vigilata;
Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta contestata all’imputato;
Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che
sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo
giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Rv. 277196 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C GLYPH delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025