Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Quando un procedimento giudiziario giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, l’esito non è scontato. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue pesanti conseguenze economiche per chi lo propone. Vediamo cosa significa e cosa comporta una simile decisione.
Il caso in esame: un appello alla Suprema Corte
Un soggetto aveva proposto ricorso alla Corte di Cassazione per contestare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Il caso è stato assegnato alla settima sezione penale, che ha il compito, tra gli altri, di valutare in via preliminare se i ricorsi presentati posseggano i requisiti di legge per essere discussi nel merito.
La vicenda processuale, giunta al suo epilogo, non è entrata nel vivo della discussione. La Suprema Corte, infatti, non ha valutato se il ricorrente avesse torto o ragione sui fatti, ma si è fermata a un gradino prima, esaminando la validità stessa del ricorso.
La decisione della Corte: il ricorso inammissibile
Con un’ordinanza emessa a seguito dell’udienza, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso legale del ricorrente. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa statuizione comporta due importanti conseguenze automatiche per il proponente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni della decisione
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non entra nei dettagli specifici che hanno portato a dichiarare l’inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per svariate ragioni di natura prettamente procedurale. Tra le più comuni vi sono la presentazione fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici previsti dal codice di procedura penale (ad esempio, si contestano i fatti del processo, cosa non permessa in Cassazione), o la genericità delle censure mosse alla sentenza impugnata.
La decisione di inammissibilità, quindi, non valuta il contenuto della difesa, ma la sua forma e il suo rispetto delle regole processuali. È un filtro di legalità che impedisce alla Suprema Corte di essere sommersa da appelli che non hanno i presupposti per essere discussi.
Le conclusioni: implicazioni per il ricorrente
La dichiarazione di ricorso inammissibile rappresenta una chiusura definitiva del processo. La sentenza della Corte d’Appello diventa irrevocabile e le conseguenze per il ricorrente sono severe. Oltre a vedere le proprie ragioni neanche esaminate, subisce una sanzione economica significativa. La condanna alla Cassa delle ammende ha una duplice funzione: da un lato, sanziona l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati; dall’altro, finanzia progetti volti al recupero e al reinserimento sociale dei detenuti. Questa ordinanza, dunque, serve come monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che valuti attentamente i presupposti di ammissibilità prima di adire la Suprema Corte.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Sebbene il documento non specifichi il motivo esatto, un ricorso è generalmente dichiarato inammissibile se non rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, ad esempio perché presentato in ritardo, perché i motivi non sono consentiti o perché è formulato in modo generico.
A quanto ammonta la sanzione in caso di inammissibilità del ricorso?
Nel caso specifico esaminato dall’ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13653 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13653 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANALE il 18/11/1974
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legitt
avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, con argomen
saldamente ancorati alle risultanze istruttorie, hanno confermato la responsabilità del ricorrent per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. (si veda il punto 1 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025
Il Con
re
Il Pr dente