Ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Recentemente, la Corte di Cassazione, con una sintetica ma significativa ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario di un imputato, dichiarando il suo ricorso inammissibile. Questa decisione, sebbene priva di una motivazione dettagliata nel testo fornito, offre spunti importanti sulle conseguenze procedurali ed economiche che derivano dalla presentazione di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare della Suprema Corte.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, tramite i suoi legali, ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Settima Sezione Penale della Corte, all’udienza del 5 maggio 2025, ha esaminato il ricorso e ha emesso la sua decisione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
Il dispositivo dell’ordinanza è lapidario e non lascia spazio a interpretazioni: la Corte Suprema dichiara l’inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica dei presupposti per poter accedere al giudizio di legittimità.
Le conseguenze di questa decisione sono duplici e particolarmente onerose per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il soggetto che ha proposto l’impugnazione deve farsi carico dei costi del procedimento.
2. Pagamento alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, la Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, nella pratica giudiziaria, le cause possono essere molteplici. Un ricorso inammissibile può derivare da vizi di forma (ad esempio, la mancata sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione), dalla tardività della presentazione, o da motivi sostanziali. Spesso, l’inammissibilità è dichiarata quando i motivi del ricorso non sono specifici, sono manifestamente infondati o tentano di introdurre una rivalutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Le Conclusioni
La decisione analizzata ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, soggetto a requisiti rigorosi. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo ha promosso. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti e la fondatezza dei motivi prima di adire la Suprema Corte, al fine di evitare esiti processuali sfavorevoli e sanzioni pecuniarie.
Cosa significa quando la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito delle questioni sollevate, poiché l’atto di impugnazione mancava dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’ordinanza, la parte che ha presentato il ricorso è condannata a pagare sia le spese del procedimento sia una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
La Corte ha specificato nel provvedimento i motivi dell’inammissibilità?
No, il testo dell’ordinanza si limita a dichiarare l’inammissibilità e a stabilire le conseguenze economiche, senza entrare nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato a tale decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19981 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19981 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 17/10/1967
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
169/RG. 4532
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profil di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti
giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità lì dove menziona la personalità dell’imputa la gravità del fatto e l’assenza di elementi favorevoli per l’applicazione delle circostan
attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025.