Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19744 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19744 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 06/03/1996
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
rdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Bregu Fatjon,
Rilevato che condannato per i reati di cui agli artt. 73, comma 1,
comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 all’esito di giudizio abbreviato alla pena di un an mesi di reclusione e 18.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appel
ex art.
599-bis cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la legge e il vizio di motivazione con riguardo alla dichiarazione di penale responsa
secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla determi trattamento sanzionatorio;
Considerato che il due motivi espongono doglianze non consentite dalla legge in legittimità, il primo perché contesta la dichiarazione di penale responsabilità, il
lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenz all’aggravante, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a nor
599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa rinuncia ai m dichiarazione di colpevolezza e con indicazione della misura della pena;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore de
delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammi
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025′
Il Consigliere estensore
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Il Presidente