Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21168 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21168 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 11/12/1983
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Letta la memoria difensiva depositata;
rilevato che il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia da parte della Corte di
merito sui motivi di appello riguardanti l’applicazione della causa di non punibilità
di cui all’art. 131
bis cod. pen., il riconoscimento di circostanze attenuanti
generiche e la conversione della pena detentiva nella corrispondente pecuniaria;
rilevato che in relazione a tali motivi è intervenuta rinuncia, come attestato nel
verbale di udienza ove è riportato che il difensore dell’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame, fatta eccezione per quello relativo alla mera riduzione
della pena che è stato oggetto di accoglimento;
ritenuto che non è consentito addurre in sede di legittimità motivi per i quali,
nel grado di giudizio antecedente, si è fatta espressa rinuncia, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025