Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione si Ferma e Costa Caro
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità cruciale per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare della Corte. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che non solo pone fine al percorso giudiziario ma comporta anche significative sanzioni economiche per il ricorrente.
Il Fatto: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso in esame origina dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. La Suprema Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente. Il ricorso è stato, infatti, dichiarato inammissibile.
La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un gradino precedente, quello della verifica dei requisiti di ammissibilità. L’ordinanza, pur essendo molto sintetica, rinvia alle motivazioni contenute nella sentenza impugnata, lasciando intendere che le ragioni dell’inammissibilità fossero già evidenti in quella sede.
Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Essa produce effetti concreti e onerosi per chi ha tentato la via della Cassazione senza successo. La decisione della Corte ha infatti previsto due distinte condanne economiche a carico del ricorrente.
La Condanna alle Spese Processuali
In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Questo è un principio generale del nostro ordinamento: la parte soccombente, ovvero quella le cui richieste non vengono accolte, deve farsi carico dei costi del giudizio che ha promosso. Si tratta di una misura volta a responsabilizzare chi adisce la giustizia.
Il Versamento alla Cassa delle Ammende
In secondo luogo, e questa è una peculiarità dei procedimenti penali, è stata comminata una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione dissuasiva: scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole procedurali, che congestionano il lavoro della Suprema Corte e sottraggono tempo a casi meritevoli di attenzione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base di un’ordinanza che dichiara un ricorso inammissibile risiedono nel rigoroso filtro che la legge processuale impone per l’accesso al giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice della legge. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare specifici vizi di legittimità (come la violazione di legge o il vizio di motivazione) e non può limitarsi a riproporre una diversa valutazione delle prove. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse questa soglia, rendendolo di fatto inidoneo a innescare un giudizio nel merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, da esperire con ponderazione e con il supporto di una solida argomentazione giuridica. La dichiarazione di inammissibilità non solo chiude definitivamente la vicenda processuale, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. Ciò sottolinea l’importanza, per chi intende impugnare una sentenza, di affidarsi a una difesa tecnica specializzata che possa valutare attentamente le reali possibilità di successo, evitando di incorrere in una condanna che aggiunge al danno della soccombenza la beffa di una sanzione pecuniaria.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. Il ricorso viene respinto e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Oltre alle spese processuali, quali altre sanzioni economiche possono essere applicate?
In caso di ricorso inammissibile in materia penale, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie per un importo di tremila euro.
Su quale base la Corte ha preso questa decisione?
La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, basando la sua decisione su elementi già rilevabili nella sentenza impugnata, e di conseguenza ha applicato le sanzioni previste dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20517 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20517 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 27/11/1992
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di furto pluriaggravato;
rilevato che, con un unico motivo, il ricorso contesta il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo nel
quantum;
ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità e sia manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della
giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per
fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., laddove, nella
,specie, l’onere argomentativo della Corte territoriale è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, comunque,
rilevanti (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il c nsiglier estensore
Il Prednte