Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21990 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21990 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nata a IVREA il 21/03/1985
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto
il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto
che l’unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato di cui all’art. 648 cod. pen., ravvisandone eventualmente quello
tipico dell’art. 712 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono
nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi
dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata
avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda nello specifico pag. 4 della sentenza
impugnata nella quale la Corte in base alle particolarità del caso concreto, quali l’assenza
di atti scritti e della formalizzazione del passaggio di proprietà del mezzo : bene mobile
registrato, ha ritenuto sussistente il dolo tipico della ricettazione);
ritenuto,
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale