Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23088 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23088 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato av2o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 36923/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod
(applicazione di pena per i reati previsti dagli artt. 341 bis – 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e, quanto, al all’art. 337 cod. pen., alla qualificazione giuridica dei fatti;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, non consentiti dalla legge (ri proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e, dall’altra, del tutto generici (qu
giuridica del fatto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannala ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.