Ricorso Inammissibile: Conseguenze Economiche e Decisione della Cassazione
Quando un ricorso inammissibile viene presentato alla Corte di Cassazione, le conseguenze non si limitano alla semplice conferma della decisione precedente, ma comportano anche significative sanzioni economiche per chi ha agito in giudizio. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare cosa accade in questi casi e perché è fondamentale affidarsi a una difesa tecnica competente per evitare esiti sfavorevoli.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato da una sentenza del Tribunale di Bologna. L’imputato, tramite il suo legale, ha tentato di impugnare la decisione di primo grado sperando in una riforma della stessa. La Suprema Corte, riunitasi in udienza, ha esaminato la documentazione e ascoltato la relazione del Consigliere designato prima di emettere il proprio verdetto.
La Decisione della Corte: La Declaratoria di Inammissibilità
La Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive. Ha invece dichiarato il ricorso inammissibile. Questa formula indica che l’atto di impugnazione presentava dei vizi talmente gravi da impedirne l’analisi nel contenuto. Le ragioni possono essere molteplici: la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge, o altri difetti procedurali che ne precludono l’esame.
La conseguenza diretta è che la sentenza impugnata diventa definitiva. Ma la decisione della Corte non si è fermata qui, stabilendo anche importanti conseguenze economiche.
Le Motivazioni
L’ordinanza, per sua natura sintetica, non entra nel dettaglio delle specifiche cause di inammissibilità. Tuttavia, la motivazione della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria risiede direttamente nella legge processuale penale. Il legislatore ha previsto queste sanzioni per disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o privi dei requisiti essenziali. Dichiarare un ricorso inammissibile attiva automaticamente l’obbligo per il ricorrente di farsi carico non solo delle spese del procedimento che ha inutilmente attivato, ma anche di versare una somma a favore della collettività, rappresentata dalla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
La conclusione del procedimento è stata netta: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve essere responsabile. Un’impugnazione temeraria o tecnicamente errata non solo non produce i risultati sperati, ma si traduce in un costo economico certo e significativo. La decisione serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di adire la Suprema Corte.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso penale inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual è la sanzione economica imposta in questo specifico caso di ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato a pagare tutte le spese del processo e, in aggiunta, una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché viene imposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione è prevista dalla legge per disincentivare la presentazione di ricorsi infondati o proceduralmente scorretti, che causano un dispendio di risorse giudiziarie. I fondi raccolti dalla Cassa delle ammende vengono utilizzati per finanziare progetti di reinserimento sociale per i detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23088 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23088 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/01/2001
avverso la sentenza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato av2o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 36923/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod
(applicazione di pena per i reati previsti dagli artt. 341 bis – 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e, quanto, al all’art. 337 cod. pen., alla qualificazione giuridica dei fatti;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, non consentiti dalla legge (ri proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e, dall’altra, del tutto generici (qu
giuridica del fatto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannala ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.