Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Corte di Cassazione
L’esito di un procedimento giudiziario non si conclude sempre con una decisione nel merito della questione. A volte, l’atto di impugnazione si scontra con una barriera procedurale che ne impedisce l’esame. È il caso del ricorso inammissibile, una pronuncia che ha importanti conseguenze per la parte che lo ha proposto. Analizziamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione per comprendere meglio la dinamica e le implicazioni di questa decisione.
Il Contesto del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli. Un cittadino, ritenendosi leso dalla decisione del giudice di primo grado, ha deciso di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere un riesame del suo caso, sperando in una riforma della sentenza precedente. Il ricorso è stato quindi sottoposto al vaglio della Settima Sezione Penale della Suprema Corte.
La Decisione della Suprema Corte: un Ricorso Inammissibile
Dopo aver ricevuto l’atto e dato avviso a tutte le parti coinvolte, la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso in udienza. L’esito, tuttavia, non è stato quello sperato dal ricorrente. Con una sintetica ma perentoria ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che la Corte non è entrata nel vivo della questione, non ha valutato le argomentazioni di merito presentate, ma si è fermata a un controllo preliminare che ha avuto esito negativo. La decisione del Tribunale di Napoli è diventata, di conseguenza, definitiva.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una simile pronuncia. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per svariati motivi, tutti legati al mancato rispetto delle norme procedurali. Tra le cause più frequenti vi sono:
* Vizi di forma: l’atto potrebbe non rispettare i requisiti di contenuto e forma prescritti dalla legge.
* Tardività: il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dal codice di procedura.
* Mancanza di motivi specifici: la legge richiede che il ricorso articoli motivi chiari e specifici di violazione di legge o vizio di motivazione, non una generica contestazione della decisione impugnata.
* Legittimazione: il ricorrente potrebbe non avere il diritto di impugnare quella specifica sentenza.
In sostanza, la Corte ha rilevato un difetto ‘genetico’ nell’atto di impugnazione, tale da precluderne l’analisi nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Costi
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze, soprattutto sul piano economico. L’ordinanza, infatti, non si limita a respingere il ricorso, ma condanna il ricorrente a sostenere due tipi di oneri finanziari. In primo luogo, il pagamento delle spese processuali, ovvero i costi legati all’attività giudiziaria svolta. In secondo luogo, e ben più gravoso, il versamento di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, con lo scopo di disincentivare impugnazioni avventate o palesemente infondate, che congestionano il sistema giudiziario. Questa decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, richiede un rigoroso rispetto delle regole procedurali, la cui violazione comporta conseguenze negative non solo sull’esito della causa, ma anche sul patrimonio del ricorrente.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa significa, in termini pratici, che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione, ovvero non ha valutato se la decisione del tribunale fosse giusta o sbagliata, perché il ricorso non rispettava i requisiti procedurali richiesti dalla legge per poter essere giudicato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29130 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29130 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COGNOME il 14/06/2001
avverso la sentenza del 03/04/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 13964/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GLYPH
Con sentenza n. 3689/25 Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di
COGNOME NOME n data 17/11/2020 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui ag artt. 81, 337, 582, 576 co.5-bis c.p.
Con il ricorso si chiede l’annullamento della sentenza deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del reato di lesioni volontarie e dell’aggravante prevista dall’
576-comma 5-bis c.p. per il mancato assorbimento nel reato di cui all’art. 337 c.p.
Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento all’ aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., deve ribadire che la stessa è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volont
anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale (Sez. 6,
09/11/2017, Rv. 272203; Sez. 6, n.19262 del 20/04/2022, Rv. 283159).
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che,
in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso I’ll luglio 2025 Ile spese