Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24748 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24748 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il 11/01/1960
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo, ha
dedotto la manifesta illogicità della motivazione con riferito alla ritenuta manomissione del
file audio da parte dell’imputato, con il secondo motivo la
manifesta illogicità della motivazione in ordine all’attendibilità delle persone offese e, con il terzo motivo, la manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla mancata rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello e ha ribadito le proprie censure nella memoria depositata in data 17 marzo 2025;
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto
contestano, peraltro genericamente, l’apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle
stesse, non consentito in sede di legittimità;
Ritenuto che il terzo motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto è
meramente reiterativo di una censura disattesa dalla Corte di appello con motivazione completa, logica e giuridicamente ineccepibile (pag. 5 della sentenza impugnata);
Considerato, inoltre, che non si deve procedere alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, in quanto la stessa non ha effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, E., Rv. 281923 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.