Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24474 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza
della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in
presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte,
secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli att ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.