Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna alle Spese
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha posto fine a una vicenda giudiziaria dichiarando il ricorso inammissibile presentato da un imputato. Questa decisione, oltre a rendere definitiva la sentenza di grado inferiore, comporta importanti conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme i dettagli di questo provvedimento e le implicazioni pratiche che ne derivano.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Un soggetto, ritenendo ingiusta tale decisione, ha deciso di impugnarla presentando ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo del ricorrente era ottenere un riesame della sua posizione, sperando in un annullamento o in una riforma della pronuncia d’appello.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver analizzato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione, ovvero non hanno valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno. La declaratoria di inammissibilità è una decisione di natura prettamente processuale, che arresta l’esame del ricorso sul nascere.
Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello di Palermo è diventata definitiva. Ma la decisione ha avuto anche altre conseguenze, specificate chiaramente nel dispositivo dell’ordinanza.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza in esame sia molto sintetica e non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a tale esito. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tutte previste dal codice di procedura. Tra le più frequenti vi sono:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso deve indicare in modo chiaro e preciso quali norme di legge si ritengono violate dalla sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti. Un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove è, per sua natura, inammissibile.
* Vizi formali: Il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini di legge o da un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
La decisione dei giudici di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda quindi sulla constatazione che l’atto presentato non rispettava i requisiti procedurali indispensabili per poter essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La conseguenza più diretta della declaratoria di inammissibilità è la condanna del ricorrente a due tipi di pagamenti. In primo luogo, il soggetto è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ovvero i costi relativi al procedimento in Cassazione. In secondo luogo, e in aggiunta, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La somma versata alla Cassa delle ammende viene poi utilizzata per finanziare progetti volti al miglioramento delle condizioni carcerarie e al reinserimento sociale dei condannati.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non può esaminare il merito delle questioni sollevate perché il ricorso non rispetta i requisiti procedurali o formali previsti dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare sia le spese del procedimento (spese processuali) sia una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual è lo scopo della condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi pretestuosi o privi dei presupposti di legge, contribuendo a evitare un sovraccarico del sistema giudiziario e utilizzando i fondi per scopi sociali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24474 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 20/09/1955
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza
della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in
presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte,
secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli att ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.