Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23291 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23291 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 23/03/1993
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME e la memoria del 12/05/2025, peraltro,
Letto tardiva;
che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione ritenuto
delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito poiché «è inammissibil ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricor
cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi d
gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con proposizione del ricorso in cassazione» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME
Rv. 280306 – 01);
che la doglianza contenuta nell’atto di appello e relativa all considerato
cod. pen.
richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art.
62-bis era stata formulata in termini del tutto generici ed aspecifici;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.