Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23282 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23282 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 14/01/1963
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
osservato che l’unico motivo di ricorso, che deduce la violazione dell’art. 606
comma 1, lett. b), c) ed e), lamentando l’assenza di prova in ordine alla originalità del marchio con conseguente impossibilità di ritenere integrato il de
di ricettazione ascritto, non è consentito poiché prospetta una differente lett un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova (con parti
riferimento alle dichiarazioni testimoniali resa da NOMECOGNOME, che esula invece dal sindacato di questa Corte, concernendo il controllo di legittimit
rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisio atteso che l’apprezzamento delle risultanze processuali è riservato al giudice
merito, il quale, nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato nel rico disattendendo le doglianze prospettate con l’atto di appello, ha adeguatamen
esplicato le ragioni di fatto e di diritto poste a base del suo convincimento in o de quo
alla piena integrazione del reato ad opera del ricorrente (si veda, in
particolare, pag. 3 dell’impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.