Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29740 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29740 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VITTORIA il 12/11/1988
presente provvedimento 04kihre le generalità e gli altri dati idenlikativi a norma dell’ar diga. 136/03 in Tient, a disposto difit ‘ io CI e richiesta di parta COGNOME oiNe lei avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Osservato che le censure proposte sono generiche al confronto con l’articolata valutazione, compiuta dai giudici di appello, delle dinamiche familiari raccontate
dalla persona offesa, e che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni della madre e della sorella della persona offesa.
Quanto al primo motivo sulla attendibilità della persona offesa, lo stesso è
riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di appello, che ha motivato sulla genuinità, spontaneità e coerenza del narrato della stessa, oltre che
sui molteplici riscontri alle sue dichiarazioni.
Peraltro, la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel
compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, il che
non è nella fattispecie.
Il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile avendo la Corte d’appello sottolineato le modalità della
condotta e la gravità dei fatti, oltre che la assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/P3/2025.