Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Respinto dalla Cassazione
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole si fanno estremamente rigorose. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare cosa succede quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione, sebbene di natura procedurale, comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Il Caso in Esame: Un Appello Davanti alla Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello, sezione distaccata di Bolzano. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di portare il caso all’attenzione della Corte di Cassazione, sperando in una riforma della pronuncia a lui sfavorevole.
Tuttavia, l’esito non è stato quello auspicato. La Corte, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere relatore, ha emesso un’ordinanza che ha chiuso la porta a qualsiasi discussione sul merito della questione.
La Decisione della Suprema Corte: La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa formula tecnica significa che l’appello non è stato neppure esaminato nel suo contenuto. La Corte non si è pronunciata sulla colpevolezza o innocenza del ricorrente, né sulla correttezza della pena inflitta, ma si è fermata a un gradino prima, rilevando un vizio che impediva la prosecuzione del giudizio.
Le conseguenze di questa decisione sono state immediate e pesanti per il ricorrente. L’ordinanza lo ha condannato a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda sanzione ha un carattere punitivo e serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle forme previste dalla legge.
Le Motivazioni Dietro un Ricorso Inammissibile
Anche se l’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare i motivi generali per cui la Corte di Cassazione adotta una simile decisione. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. La Corte è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile può derivare da:
* Vizi di Forma: L’atto potrebbe non rispettare i requisiti formali richiesti dal codice di procedura penale.
* Motivi non Consentiti: Spesso, i ricorsi vengono dichiarati inammissibili perché, invece di denunciare violazioni di legge, tentano di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, attività che è preclusa in sede di legittimità.
* Genericità dei Motivi: I motivi di ricorso devono essere specifici e indicare con precisione le presunte violazioni. Motivi vaghi o generici non vengono presi in considerazione.
Le Conclusioni
La pronuncia analizzata ribadisce un principio fondamentale: adire la Corte di Cassazione richiede un’elevata perizia tecnica e la consapevolezza dei limiti di tale giudizio. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione mancata per ottenere la riforma di una sentenza, ma si trasforma in un costo economico tangibile per il cittadino. La condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende rappresenta un chiaro monito a non intasare la giustizia con impugnazioni defatigatorie o prive dei presupposti di legge. Prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione, è quindi essenziale una valutazione attenta e professionale circa la reale sussistenza di vizi di legittimità nella decisione impugnata.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso ‘inammissibile’?
Significa che l’appello non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. La Corte, quindi, non valuta se la decisione precedente fosse giusta o sbagliata, ma si ferma a un controllo preliminare, respingendo l’atto perché viziato.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
In base a questo provvedimento, la persona che ha presentato il ricorso è stata condannata sia al pagamento delle spese del processo sia al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cos’è la Cassa delle ammende e a cosa serve la sanzione?
È un fondo statale a cui vengono destinate le somme derivanti da sanzioni pecuniarie come quella applicata in questo caso. La sanzione ha una duplice funzione: punire l’abuso dello strumento processuale e finanziare programmi di reinserimento per i detenuti e per il miglioramento delle strutture carcerarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16195 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16195 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 15/03/1989
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 42358/24 ER COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385
cod. perì.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di
motivazione circa l’affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché non dedotto con l’atto di gravame che, di contro, verteva
esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. Tra l’altro, la censura è generica perché si limita a mere enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi
specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice di secondo grado ad adottare una differente pronuncia.
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025.