Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29044 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a TERAMO il 29/01/1971
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Rilevato che
COGNOME NOMECOGNOME condannato per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 de
alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, articolando un unico motivo di ricor violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 10 del d.lgs. 74 del 2000;
Considerato che il motivo, oltre a prospettare deduzioni generiche e prive delle r diritto e dei dati di fatti che sorreggono le richieste, espone censure non consenti
legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica c
in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la materialità della condotta ricorrente in quanto, così come dichiarato dall’ufficiale di polizia giudizi
dell’accertamento fiscale: a) l’imputato, all’epoca legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE riferimento alla documentazione contabile relativa all’anno 2017, consegnò solo l
emesse dalla precisata ditta con numerazione progressiva da 1 a 17; b) fu però p identificare l’esistenza di altre fatture emesse dalla “RAGIONE_SOCIALE“, per un importo co
quasi 460.000,00 euro, attraverso la banca dati denominata “spesometro”;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore del delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammiss
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.