Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze Economiche
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di requisiti procedurali. Un errore può costare caro, come dimostra una recente ordinanza che ha dichiarato un ricorso inammissibile, condannando il proponente a sanzioni pecuniarie. Analizziamo questa decisione per comprendere le implicazioni pratiche di un’azione legale non andata a buon fine.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine dalla decisione di un imputato di contestare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. Ritenendo ingiusta la pronuncia di secondo grado, l’individuo ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, con l’obiettivo di ottenerne l’annullamento. Questo passaggio rappresenta la speranza, per molti, di ribaltare un esito processuale sfavorevole.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto gli atti e sentito la relazione del Consigliere, ha emesso un’ordinanza dal contenuto tanto breve quanto perentorio. Senza entrare nel merito delle argomentazioni difensive, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questo significa che l’impugnazione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità, un filtro rigoroso che verifica la sussistenza di tutti i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge. L’ordinanza in esame non specifica i motivi esatti dell’inammissibilità, ma le ragioni possono essere molteplici: dal mancato rispetto dei termini alla presentazione di motivi non consentiti in sede di legittimità (come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti).
Le Conseguenze Dirette della Decisione
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, essa comporta due sanzioni economiche precise a carico del ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente deve farsi carico dei costi legati al procedimento dinanzi alla Cassazione che egli stesso ha inutilmente attivato.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: La Corte ha inflitto una sanzione ulteriore di 3.000 euro da versare a questo specifico ente statale. Si tratta di una misura volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare impugnazioni manifestamente infondate o dilatorie.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di queste sanzioni è duplice. In primo luogo, vi è una finalità sanzionatoria: chi presenta un ricorso privo dei presupposti di legge ha impegnato inutilmente le risorse della giustizia, e deve pertanto sopportarne le conseguenze economiche. In secondo luogo, la misura ha una funzione deterrente, mirando a scoraggiare la presentazione di ricorsi avventati o palesemente infondati, che contribuiscono a congestionare il lavoro della Suprema Corte. La condanna alla Cassa delle ammende, in particolare, non è un risarcimento, ma una vera e propria sanzione pecuniaria processuale che punisce l’aver intrapreso un’azione giudiziaria senza le dovute basi legali.
Le Conclusioni
L’ordinanza esaminata offre una lezione chiara: l’accesso alla Corte di Cassazione è un diritto da esercitare con la massima perizia e consapevolezza. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna impugnata, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. Prima di intraprendere questa strada, è fondamentale un’attenta valutazione da parte di un legale esperto per verificare la reale sussistenza dei presupposti di ammissibilità, evitando così di incorrere in sanzioni che aggravano ulteriormente la propria posizione processuale.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché viene imposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
È una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24475 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24475 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOME il 12/09/1983
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMEI;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione
posta alla base della dichiarazione di responsabilità per i reati a questi ascritti non solo è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato,
ma anche non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è
prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata
(si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.