Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18053 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18053 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 27/05/1976
avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Considerato che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME avverso la
sentenza della Corte di appello di Bari di conferma della sentenza di condanna del
Tribunale di Foggia nei suoi confronti in ordine al reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3
I. 18 aprile 1975, n. 110, sono assolutamente generiche e non pertinenti, lamentando il ricorrente, a fronte, altresì, di una condanna di primo grado, il mancato
approfondimento da parte del giudice di appello di cause di non punibilità ex art. 129
cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.