Ricorso inammissibile: Conseguenze e Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’accesso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, è regolato da norme procedurali molto rigide. Quando un’impugnazione non rispetta tali requisiti, viene dichiarata inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi ha proposto il ricorso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare cosa significa presentare un ricorso inammissibile e quali sono i rischi connessi.
La Vicenda Processuale
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina. Il ricorrente, insoddisfatto della decisione di secondo grado, ha tentato di portare la questione all’attenzione della Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Suprema Corte, senza entrare nel merito della questione, ha chiuso la porta a ogni ulteriore discussione, definendo il ricorso presentato come irricevibile.
La Decisione della Suprema Corte
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il soggetto che ha proposto l’impugnazione è stato obbligato a farsi carico dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: oltre alle spese, è stata imposta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare a favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti per il recupero dei detenuti.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a un simile esito. Un ricorso inammissibile può derivare da vizi di forma o di sostanza, tra cui:
* Mancanza di motivi specifici: il ricorso non può essere generico, ma deve indicare in modo chiaro e preciso le presunte violazioni di legge commesse dal giudice del grado precedente.
* Proposizione di questioni di merito: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme di diritto.
* Tardività: il ricorso deve essere presentato entro i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Mancanza di interesse: il ricorrente deve avere un interesse concreto e attuale a ottenere una riforma della decisione impugnata.
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile è dunque una sanzione processuale che colpisce chi tenta di adire la Suprema Corte senza rispettarne le regole fondamentali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza del processo, ma uno strumento straordinario di controllo sulla corretta applicazione della legge. La declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni rappresentano un serio deterrente contro impugnazioni presentate con leggerezza o senza una solida base giuridica. Per questo motivo, è fondamentale affidarsi a un legale esperto in diritto processuale per valutare attentamente la sussistenza dei presupposti prima di intraprendere un percorso così complesso e rischioso.
Cosa accade quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d’Appello di Messina, senza esaminare il merito della questione.
Oltre alle spese processuali, quale altra sanzione economica è stata inflitta?
Il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17621 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17621 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 11/03/1985
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Considerato che le doglianze difensive, oltre ad essere meramente reiterative dell’a
appello, non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnat che ha correttamente dato conto dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondame
penale responsabilità del ricorrente, dell’assenza di elementi positivi cui ancorare l’ap delle circostanze attenuanti generiche e, infine, della maggiore pericolosità del ricorre
ai suoi plurimi precedenti, anche specifici;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025