Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17621 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17621 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Considerato che le doglianze difensive, oltre ad essere meramente reiterative dell’a
appello, non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnat che ha correttamente dato conto dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondame
penale responsabilità del ricorrente, dell’assenza di elementi positivi cui ancorare l’ap delle circostanze attenuanti generiche e, infine, della maggiore pericolosità del ricorre
ai suoi plurimi precedenti, anche specifici;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025