Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17364 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17364 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIMERCATE il 31/10/1977
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di le
ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 e 131
bis cod. pen., è
indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagli disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perc
scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impu
(si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sentenza impugnata in ordine consapevolezza del prevenuto circa la provenienza illecita della
res e pagg. 4 e 5
della sentenza sulle ragioni ostative al riconoscimento dell’invocata causa d ex
punibilità
art. 131
bis cod. pen.);
che l’asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura d
motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esau
disamina dei dati probatori;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il Co siglier COGNOME