Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17377 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17377 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
<RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 133 cod. pen., è generico in q prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fa
sorreggono la richiesta, mentre la motivazione della sentenza d'appello, che alle ragioni poste a base della dosimetria sanzionatoria
riferimento per relationem
adottata dal giudice di primo grado, avallandole, è sufficiente, a fronte di un mo d'appello che era già in sé generico, e quindi inammissibile, non richieden
pertanto specifico onere motivazionale (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone,
Rv. 265878 – 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv
263157 – 01);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il CoIisiglier Estensore