Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15334 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15334 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 040D759) nato il 12/10/1980
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39556/24 Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della C
D rte di appello di Palermo, che ha in parte riformato la sentenza di primo grado, dichiaranc o non doversi
procedere per il fatto qualificato ai sensi del 624 cod.pen., per mancanza dell condizione procedibilità, e ha confermato nel resto la condanna dell’imputato per il reato [li cui agl
624 bis e 625 cod.pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che deduce vizio di motiv zione quant all’aumento stabilito per la seconda aggravante ad effetto speciale ex art. 63, ( omma 4, cod
pen. – è manifestamente infondato in quanto la pena risulta esser stata Eieguatamente motivata in sede di appello e, comunque, il ricorso è anche generico perché non indica le
ragioni dell’incongruità della pena.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila auro in favore
della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processua e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025
Il consigliere e COGNOME nsore COGNOME
Il Presidente