Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18193 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il 21/05/1992
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce
l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, che all’epoca era in stato di detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica;
Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto dal verbale
dell’udienza dibattimentale del 26 maggio 2022 risulta che l’imputato era presente alla stessa, ha avuto conoscenza delle imputazioni elevate nei suoi
confronti e che il Giudice ha comunicato allo stesso la successiva data di rinvio;
Ritenuto che il difensore, con il secondo motivo, censura l’inosservanza
dell’art. 337 cod. pen., in quanto il ricorrente non avrebbe avuto consapevolezza dell’intimazione a fermarsi rivoltagli dagli agenti di polizia;
Considerato che il motivo, oltre ad essere meramente reiterativo delle
censure proposte nell’atto di appello, non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata; questa, infatti, a pag. 2, dà congruamente e
correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità penale del ricorrente tanto sotto il profilo dell’elemento materiale (ivi inclusa l’offensività della condotta), quanto sotto il profilo dell’elemento psicologico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.