Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15019 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15019 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA
E
dato avvis GLYPH
e parti•
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
41366/24 COGNOME
N.
OSSERVA
ex
Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena
artt. 444 ss.
cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
perché i motivi proposti non sono deve essere dichiarato inammissibile con procedura
de plano consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avv sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in rel
2-bis, trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, atteso che l’art. 448, comma
cod.
proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di l tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan
Rilevato, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciasc
favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025