Ricorso inammissibile: la Cassazione e le conseguenze
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità per contestare vizi di legittimità di una decisione. Tuttavia, è fondamentale che l’impugnazione rispetti precisi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, che non solo pone fine alla speranza di una riforma della sentenza, ma comporta anche significative sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dall’impugnazione presentata da un imputato avverso una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Verona. Non disponendo dei dettagli sul merito della vicenda processuale, l’attenzione si concentra sull’esito del giudizio di legittimità. L’imputato, evidentemente insoddisfatto della decisione del GUP, ha deciso di adire direttamente la Suprema Corte di Cassazione per far valere le proprie ragioni.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. I giudici di legittimità non sono entrati nel merito della questione, ma si sono fermati a un vaglio preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile.
Questa decisione implica che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato. Di conseguenza, la sentenza impugnata è diventata definitiva e irrevocabile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità, possiamo delineare le ragioni generali che conducono a tale esito. Un ricorso inammissibile in Cassazione può derivare da diverse cause, quali:
* Vizi formali: La presentazione dell’atto oltre i termini perentori stabiliti dalla legge o la mancanza di elementi essenziali nell’atto stesso.
* Motivi non consentiti: Il ricorso in Cassazione può essere proposto solo per violazione di legge (errores in iudicando o in procedendo) e non per riesaminare i fatti o la valutazione delle prove, attività riservata ai giudici di merito (primo e secondo grado).
* Aspecificità dei motivi: I motivi di ricorso devono essere specifici, indicando chiaramente le parti del provvedimento impugnato e le norme di legge che si ritengono violate. Motivi generici o ripetitivi di quelli già presentati in appello vengono spesso giudicati inammissibili.
La Settima Sezione Penale della Cassazione svolge proprio una funzione di ‘filtro’, esaminando in via preliminare la ammissibilità dei ricorsi, e una declaratoria di questo tipo è tutt’altro che rara.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata sottolinea un principio cruciale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve essere esercitato con rigore e professionalità. Le implicazioni pratiche per chi subisce una dichiarazione di inammissibilità sono severe. In primo luogo, la sentenza impugnata passa in giudicato, con tutte le conseguenze del caso (ad esempio, l’esecuzione della pena). In secondo luogo, scatta una condanna economica che include non solo le spese del procedimento, ma anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a gravare l’erario di un’attività giudiziaria inutile. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione presenta vizi formali o sostanziali (es. è stato presentato fuori termine, per motivi non consentiti dalla legge o in modo generico) che ne impediscono la valutazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità entra nel merito della questione?
No, la dichiarazione di inammissibilità è una decisione di carattere procedurale. La Corte si ferma a una valutazione preliminare e non si pronuncia sulla fondatezza o meno delle ragioni del ricorrente, in quanto l’atto non supera il vaglio di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15019 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15019 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 30/10/1978
avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di VERONA
E
dato avvis GLYPH
e parti•
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
41366/24 KADRI
N.
OSSERVA
ex
Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena
artt. 444 ss.
cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
perché i motivi proposti non sono deve essere dichiarato inammissibile con procedura
de plano consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avv sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in rel
2-bis, trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, atteso che l’art. 448, comma
cod.
proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di l tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337).
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan
Rilevato, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciasc
favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025