Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione costa cara
Presentare un ricorso inammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione non è una mossa priva di conseguenze. Come dimostra una recente ordinanza, un’impugnazione che non rispetta i canoni procedurali previsti dalla legge viene non solo respinta, ma comporta anche sanzioni economiche significative per chi la propone. Analizziamo insieme una decisione che serve da monito sull’importanza del rigore formale nel processo penale.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una precedente sentenza della Corte di Cassazione, datata 8 maggio 2024. Il ricorrente ha tentato di impugnare una decisione del massimo organo della giurisdizione ordinaria, una mossa processualmente complessa e raramente ammessa.
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare l’ammissibilità di tale ricorso in un’udienza tenutasi il 26 marzo 2025.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
L’esito è stato netto e inequivocabile. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non si è limitata a chiudere il procedimento, ma ha attivato una serie di conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Nello specifico, la Corte ha disposto:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda sanzione ha natura punitiva e serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
Il provvedimento non entra nel merito della vicenda sottostante, ma si concentra esclusivamente sugli aspetti procedurali. La Corte, nel suo dispositivo, ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Sebbene il ricorrente avesse citato una precedente sentenza a supporto delle proprie ragioni (Cass. n. 47316/2006), i giudici hanno ritenuto che quella situazione fosse ‘palesemente non ravvisabile nel caso di specie’.
La motivazione, seppur sintetica, lascia intendere che l’impugnazione mancasse dei presupposti fondamentali richiesti dalla legge per poter essere esaminata. La decisione di sanzionare economicamente il ricorrente è una diretta conseguenza di questa valutazione, applicando un principio consolidato che mira a preservare l’efficienza della giustizia e a penalizzare l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: ogni impugnazione deve essere fondata su motivi specifici e validi previsti dalla legge. Un ricorso inammissibile non è solo un tentativo infruttuoso di ottenere una revisione del giudizio, ma si trasforma in un costo tangibile per il proponente. La condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende rappresenta un deterrente per evitare ricorsi avventati. Per i cittadini e i loro difensori, questa ordinanza è un chiaro promemoria della necessità di una valutazione attenta e rigorosa prima di adire la Corte di Cassazione, per non incorrere in sanzioni che aggravano ulteriormente la posizione processuale.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non può esaminare il merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
In questo caso, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14656 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14656 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 23/06/1989
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME propone ricorso straordinario ai sensi dell’art.
625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Prima Sezione penale della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di
appello di Messina con cui era stata confermata la condanna dell’imputato per il delitto di tentato omicidio aggravato dall’aver agito con crudeltà;
rilevato che con l’unico motivo di ricorso viene censurato il travisamento del fatto oggetto di imputazione asserendo che la pluralità di colpi inferti alla vittima sarebbe
meramente apparente;
ritenuto che esso sia inammissibile in quanto, fondandosi su aspecifiche deduzioni concernenti errori di carattere essenzialmente valutativo, risulta essere stato
proposto in assenza dei presupposti di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., che consente l’impugnazione unicamente in relazione a eventuali errori di natura
percettiva causati da una svista in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti del giudizio, suscettibili di influire sul processo formativo della volontà (Se
3, n. 47316 del 01/06, Vinci, Rv. 271145 – 01): situazione palesemente non ravvisabile nel caso di specie;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.