Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’esito di un processo non si conclude sempre con una sentenza che analizza il merito della questione. A volte, l’atto di impugnazione si ferma prima, come nel caso di un ricorso inammissibile. Questa recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di tale pronuncia, sottolineando l’importanza di rispettare rigorosamente i presupposti formali e sostanziali previsti dalla legge per adire il giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 20 giugno 2024. Il ricorrente, cercando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ha sottoposto le sue doglianze al vaglio della Suprema Corte, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento.
La Decisione della Corte: la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
Dopo aver ricevuto il ricorso e dato avviso alle parti coinvolte, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha tenuto udienza. All’esito della camera di consiglio, ascoltata la relazione del Consigliere incaricato, i giudici hanno emesso un’ordinanza con un dispositivo netto e perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa decisione non entra nel vivo delle ragioni per cui il ricorrente riteneva ingiusta la sentenza d’appello. La declaratoria di inammissibilità è una pronuncia preliminare che blocca l’esame del merito, poiché il ricorso è risultato carente dei requisiti essenziali richiesti dalla procedura penale per poter essere valutato dalla Corte.
Le Motivazioni
Il documento in esame è un’ordinanza estremamente sintetica, che si limita a enunciare la decisione finale (il cosiddetto P.Q.M. – “Per Questi Motivi”). Non vengono esplicitate le specifiche ragioni che hanno portato a considerare il ricorso inammissibile. Tuttavia, in linea generale, un ricorso inammissibile può essere tale per diverse cause, come la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, violazione di legge o vizio di motivazione), o la manifesta infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata. La Corte, in questi casi, non è tenuta a redigere una motivazione estesa, potendo rilevare d’ufficio la causa di inammissibilità e decidere di conseguenza. La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente a sanzioni economiche, come avvenuto in questo caso, con l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Le implicazioni pratiche di una declaratoria di inammissibilità sono significative. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano. In secondo luogo, come stabilito dalla Corte, il ricorrente subisce una condanna economica. Nello specifico, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori; dall’altro, finanziare programmi di reinserimento sociale. La decisione, pertanto, ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, è un diritto che deve essere esercitato con responsabilità e nel rispetto delle regole procedurali.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato presentato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 20/06/2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19787 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19787 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 20/05/1967
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 3743/25 Caputo
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.);
Visti i motivi di ricorso;
Esaminati
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – relativo alla eccessività del trattamen
sanzionatorio – è privo di specificità in non si confronta con la puntuale esposizione dei cri adottati dai giudici del merito (peraltro la pena è stata già applicata nel minimo edittale,
particolare pag. 2);
pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna
Rilevato, del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025