Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18912 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18912 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE natq il 08/08/1980
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione
del delitto di cui all’art. 648 cod. pen. in quello di cui all’art. 624 cod. pen., n consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di
inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli
stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo
di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 6-7 della sentenza impugnata);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.