Ricorso Inammissibile: Cosa Succede Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un appello viene respinto ancor prima di essere discusso nel merito, ovvero quando viene dichiarato ricorso inammissibile. Questa decisione non solo rende definitiva la sentenza precedente, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi ha intrapreso l’azione legale.
Il Caso in Esame: Un Appello contro la Decisione del Tribunale di Sorveglianza
La vicenda trae origine dalla decisione di un individuo di impugnare un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Questo specifico organo giurisdizionale si occupa di materie delicate, relative all’esecuzione della pena e alle misure alternative alla detenzione. Non conoscendo i dettagli del provvedimento impugnato, possiamo concentrarci sull’aspetto procedurale che ha portato il caso dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’appellante, ritenendo lesi i propri diritti o che l’ordinanza fosse errata in punto di diritto, ha presentato ricorso sperando in una riforma della decisione. Il caso è stato quindi assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione per la valutazione preliminare.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
Con un’ordinanza concisa ma perentoria, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa formula tecnica significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione sollevata dal ricorrente. L’atto di appello, infatti, è stato giudicato privo dei requisiti minimi, formali o sostanziali, necessari per poter essere esaminato.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è che il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza è diventato definitivo e non più contestabile. Ma le implicazioni per il ricorrente non si sono fermate qui.
Le Motivazioni
Anche se il testo dell’ordinanza non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una simile decisione. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
* Vizi di forma: L’atto potrebbe non rispettare le rigide regole formali previste dal codice di procedura penale.
* Carenza dei motivi: I motivi di ricorso potrebbero essere generici, non pertinenti o basati su questioni di fatto, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, giudica solo sulla corretta applicazione della legge, non rivaluta le prove.
* Tardività: Il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
In questo contesto, la Corte ha applicato un principio consolidato, respingendo l’appello senza procedere a un’analisi più approfondita, e ha imposto al ricorrente delle sanzioni.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due precise conseguenze economiche per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il soccombente è stato obbligato a pagare tutti i costi legati al procedimento giudiziario.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: È stata imposta una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare a favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, ristorare l’amministrazione della giustizia per essere stata attivata inutilmente; dall’altro, disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione, pertanto, ribadisce l’importanza di affidarsi a professionisti esperti per valutare attentamente i presupposti di un ricorso in Cassazione, al fine di evitare non solo la delusione di un rigetto, ma anche un significativo esborso economico.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha potuto esaminare il merito della questione perché l’appello mancava dei requisiti essenziali previsti dalla legge. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato presentato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo in data 16 settembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18704 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18704 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1991
avverso l’ordinanza del 16/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
rdato avviso a GLYPH parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 16.9.2024 era stato dichiarato inammissibile un reclamo dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo,
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione personalmente;
Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica
apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018,
COGNOME, Rv. 272010 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art.
613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025