Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e severi nel processo di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione. Questa introduzione analizza un’ordinanza recente che illustra perfettamente le conseguenze economiche di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, un monito per chi intende adire il giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto, nato a Roma nel 1984, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 13 settembre 2024. Senza entrare nel merito della vicenda sostanziale, l’attenzione si concentra sull’atto di impugnazione e sulla sua valutazione da parte dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Riunita in camera di consiglio il 15 aprile 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso. L’esito, cristallizzato in una sintetica ma inequivocabile ordinanza, è stato quello di dichiarare il ricorso proposto totalmente inammissibile. Questa decisione impedisce alla Corte di esaminare le ragioni di merito sollevate dal ricorrente, fermando il giudizio a una fase preliminare.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma porta con sé conseguenze patrimoniali significative per il ricorrente. La Corte, infatti, non si è limitata a respingere l’impugnazione, ma ha applicato le disposizioni di legge che sanzionano l’introduzione di un ricorso privo dei requisiti essenziali. Nello specifico, il ricorrente è stato condannato a due pagamenti:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi generali del procedimento di Cassazione avviato.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha stabilito una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questo importo non è un risarcimento per la controparte, ma un versamento a un fondo statale destinato al miglioramento del sistema penitenziario.
Le motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a ritenere il ricorso inammissibile. Tuttavia, la giurisprudenza in materia è consolidata: un ricorso può essere dichiarato inammissibile per una serie di vizi, come la manifesta infondatezza dei motivi, la proposizione di censure non consentite in sede di legittimità (ad esempio, richieste di rivalutazione dei fatti), o la mancanza di requisiti formali previsti dal codice di procedura penale. La decisione di condannare il ricorrente anche a una sanzione pecuniaria suggerisce che i motivi del ricorso sono stati ritenuti palesemente privi di pregio, quasi a configurare un abuso dello strumento processuale.
Le conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, riservato a censure di legittimità ben precise e fondate. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma espone il proponente a conseguenze economiche rilevanti. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende serve da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, tutelando l’efficienza del sistema giudiziario e la funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 13 settembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21154 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21154 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 11/02/1984
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cizmic Giuliano,
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato cui all’art. 628 cod. pen. (capo 3 di imputazione), è inammissibile perché
contenente censure concernenti la ricostruzione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio e, dunque, profili rimessi alla esclusiva valutazione del
giudice di merito che ha fornito una compiuta motivazione, immune da censure logiche ma anche conforme al paradigma legale della fattispecie di rapina (si
vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2025
Il Presidente