Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18230 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 09/10/1980
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce
Ritenuto congiuntamente l’inosservanza degli artt. 337 e 341-bis cod. pen. e il vizio di
manifesta illogicità della motivazione su tali punti;
che il motivo dedotto è inammissibile in quanto contesta, peraltro
Rilevato genericamente, l’apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si
risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità;
il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge
Considerato e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti
generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio è parimenti inammissibile, in quanto, a tacere della genericità delle censure proposte, si
risolve nella sollecitazione a un nuovo di esame di merito sui punti censurati;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
Rilevato, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.