Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21138 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21138 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 12/01/1959
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in
relazione agli artt. 635, secondo comma, n. 1 e 62 n. 2 e 4 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e
disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandit da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda,
in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta configurazione dell’aggravante di cui all’art. 635 comma secondo n. 1 cod. pen., stante la natura
pubblica dell’alloggio di edilizia residenziale danneggiato e pag. 6 della sentenza sulle fondate ragioni per cui la Corte ha ritenuto di non poter concedere le
attenuanti invocate);
osservato, peraltro, che si tratta di motivi ripetitivi e conseguentemente del
tutto generici, poiché meramente riproduttivi di doglianze che già hanno trovato risposta, senza alcun effettivo confronto con esse;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il C nsigliere Estensore