Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Quando si affronta un percorso giudiziario, l’esito di un grado di giudizio non è sempre definitivo. Esiste la possibilità di impugnare una decisione, ma questo strumento deve essere utilizzato con cognizione di causa. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, un esito che comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche sanzioni economiche significative per chi lo propone.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, tramite i suoi legali, ha deciso di contestare la decisione di secondo grado, cercando di ottenere un annullamento o una riforma della stessa. Il caso è stato quindi assegnato alla Settima Sezione Penale della Cassazione, che ha fissato un’udienza per la discussione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
All’esito della camera di consiglio, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. In pratica, il giudice dell’impugnazione non ha nemmeno valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno, poiché il ricorso stesso presentava vizi preliminari che ne hanno precluso l’esame.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, una prassi comune per questo tipo di decisioni procedurali. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause previste dal codice di procedura penale. Tra le più frequenti vi sono:
* Mancanza dei motivi specifici: il ricorso non articola chiaramente le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di fatto: la Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
* Vizi formali: errori nella presentazione dell’atto, come il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione.
* Motivi manifestamente infondati: quando le censure sollevate appaiono palesemente prive di qualsiasi pregio giuridico.
La declaratoria di inammissibilità sancisce che l’atto introduttivo del giudizio di legittimità era, fin dall’origine, inidoneo a provocare una nuova valutazione della vicenda.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Al contrario, comporta effetti automatici e gravosi per il ricorrente. In questo caso, la Corte ha condannato l’imputato a due pagamenti:
1. Pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi relativi al giudizio di Cassazione da lui stesso promosso.
2. Pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. Questa somma non è un risarcimento, ma una sanzione vera e propria, volta a disincentivare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnazione devono essere esercitati in modo responsabile. Un ricorso mal preparato o privo dei requisiti legali non solo è destinato all’insuccesso, ma espone il proponente a conseguenze economiche rilevanti.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, come ad esempio la presentazione fuori termine o la mancanza di motivi validi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione è prevista dalla legge per i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione. Ha lo scopo di sanzionare l’abuso dello strumento processuale e di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che contribuiscono a congestionare il lavoro della Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21062 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21062 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MANFREDONIA il 19/07/2003
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.30
deducendo con un unico motivo di ricorso vizio della motivazione in ordine alla affermazion della responsabilità.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso
sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione del volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale
sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizion
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non poten escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 1
– segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente